Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica



Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 – Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.
(circ. 37/2022 M.I.).

Con riferimento ai cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione e al
turno ordinario di elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l’indicazione altresì, anche ai fini dei medesimi adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori dei referendum stessi.

1) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei referendum.

L’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta. Ciò premesso, ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico. In ogni caso, ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 9 maggio 2022. Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Prefettura Rieti – ENTI LOCALI – ELETTORALE – Prot. Uscita N.0014397 del 28/04/2022
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Consultazioni elettorali e referendarie

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno
essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale. Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax. Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 3) e 4) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori dei referendum.

2) Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per i referendum
Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda – assegnandone uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatto domanda – tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022.

3) Partiti e gruppi politici rappresentati al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo

Ai fini dell’attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 12 e 13 aprile scorso, del Segretario generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia:
SENATO DELLA REPUBBLICA
– MOVIMENTO 5 STELLE
– LEGA-SALVINI PREMIER – PARTITO SARDO D’AZIONE
– FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC
– PARTITO DEMOCRATICO
– FRATELLI D’ITALIA
– ITALIA VIVA – P.S.I.
– PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)
– GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
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• ITALIA AL CENTRO [IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO
(NOI CAMPANI)]
• LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDALI
• ITALEXIT PER L’ITALIA-PARTITO VALORE UMANO
• +EUROPA – AZIONE
• POTERE AL POPOLO
• PARTITO COMUNISTA
• MAIE
• ITALIA DEI VALORI
CAMERA DEI DEPUTATI
A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:
coalizione composta da:
– LEGA NORD
– MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
– NOI CON L’ITALIA-UDC
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
coalizione composta da:
– ITALIA EUROPA INSIEME
– SVP-PATT
– +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO
– CIVICA POPOLARE LORENZIN
– PARTITO DEMOCRATICO
liste:
– ASSOCIAZIONE “+EUROPA”
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
– LEGA NORD
– LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
– LIBERI E UGUALI
– MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO
– MOVIMENTO 5 STELLE
– MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
– PARTITO DEMOCRATICO
– SVP-PATT
– UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI
B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:
– FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE
– FRATELLI D’ITALIA
– LEGA – SALVINI PREMIER
– MOVIMENTO 5 STELLE
– PARTITO DEMOCRATICO
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– LIBERI E UGUALI
– ITALIA VIVA
– CORAGGIO ITALIA
– GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
• MINORANZE LINGUISTICHE
• NOI CON L’ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
• CENTRO DEMOCRATICO
• MAIE-PSI-FACCIAMOECO
• AZIONE – +EUROPA-RADICALI ITALIANI
• ALTERNATIVA
• MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE
COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA
• EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI
PARLAMENTO EUROPEO
Come da verbale di proclamazione dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione
in data 24 giugno 2019, a seguito dell’elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici
che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante
all’Italia:
– LEGA SALVINI PREMIER
– PARTITO DEMOCRATICO (PD)
– MOVIMENTO 5 STELLE
– FORZA ITALIA
– SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
– FRATELLI D’ITALIA

4) Promotori del referendum

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori dei referendum in oggetto, cioè dei
delegati, effettivi e supplenti, che sono stati designati dai Consigli regionali proponenti le richieste referendarie:
– per il Consiglio regionale della Lombardia, delegato effettivo Roberto ANELLI, nato ad Alzano Lombardo il 29-4-1956; delegato supplente Alessandra CAPPELLARI, nata a Castiglione delle Stiviere l’1-05-1976;
– per il Consiglio regionale della Basilicata, delegato effettivo Carmine CICALA, nato a San Martino d’Agri il 5-10-1973; delegato supplente Roberto CALDEROLI, nato a Bergamo il 18-4-1956;
– per il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, delegato effettivo Mauro BORDIN, nato a Latisana il 14-8-1973; delegato supplente Diego BERNARDIS, nato a Cividale del Friuli il 2-12-1972;
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– per il Consiglio regionale della Sardegna, delegato effettivo Michele PAIS, nato ad Alghero il 2-1-1974; delegato supplente Dario GIAGONI, nato ad Ozieri il 15-2-1979;
– per il Consiglio regionale della Liguria, delegato effettivo Stefano MAI, nato a Santa
Margherita Ligure il 25-5-1970; delegato supplente Alessio PIANA, nato a Genova il 24-10-1976; – per l’Assemblea regionale siciliana, delegato effettivo Giorgio ASSENZA, nato a Comiso l’8-10-1955; delegato supplente Bernardette Felice GRASSO, nata a Capri Leone, il 9-8- 1959; – per il Consiglio regionale dell’Umbria, delegato effettivo Stefano PASTORELLI, nato a Foligno il 12-12-1970; delegato supplente Daniele NICCHI, nato a Gubbio il 2-2-1964; – per il Consiglio regionale del Veneto, delegato effettivo Roberto CIAMBETTI, nato a Sandrigo il 3-7-1965; delegato supplente Giuseppe PAN, nato a Bassano del Grappa il 5- 3-1962;
– per il Consiglio regionale del Piemonte, delegato effettivo Stefano ALLASIA, nato a
Torino il 6-12-1974; delegato supplente Alberto PREIONI, nato a Domodossola il 20-4- 1982.

Si precisa che il Consiglio regionale della Sardegna NON ha promosso la richiesta di
referendum avente il numero progressivo e la seguente denominazione:

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Gli altri Consigli regionali hanno invece promosso tutti e cinque i referendum in oggetto, cioè oltre a quello riportante il n. 4 testé citato anche quelli riportanti i sottoriportati numero
progressivo e denominazione:

1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di
ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura.
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Si soggiunge che, per quest’ultimo referendum n. 5), il Consiglio regionale del Piemonte ha designato gli stessi delegati sopracitati, ma Alberto PREIONI come delegato effettivo e Stefano ALLASIA come delegato supplente.

5) Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l’Ufficio

centrale per il referendum, nonché presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti L’indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum sarà utile, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell’Ufficio provinciale e dell’Ufficio centrale per
il referendum nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell’ambito della circoscrizione Estero. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore dei referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale per il referendum o presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore dei referendum o dell’organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

6) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le elezioni comunali

Nel contempo, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, ai sensi dei citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni comunali con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all’esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno
comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questa Prefettura, anche ai sindaci dei comuni stessi.

7) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio
2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
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• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo
pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

8) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 13 maggio 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei
termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

9) Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

10) Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali

Sempre in occasione delle consultazioni amministrative, nei novanta giorni precedenti
l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

11) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere
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Consultazioni elettorali e referendarie comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.


12) Diffusione di sondaggi demoscopici

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

13) Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati,
giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel
giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200
dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’8 aprile 1980).

14) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
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Consultazioni elettorali e referendarie Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

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